Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “PSICOTERAPIA COGNITIVA UMBRIA”

Denominazione

Art. 1) Ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017, (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Psicoterapia Cognitiva Umbria – APS”.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Sede legale e durata

Art. 2) L’Associazione ha sede legale in Località Ponte Rio, Todi (PG), Via Tiberina n.84, Cap 06059 e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Finalità

Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L’Associazione “Psicoterapia Cognitiva Umbria” intende operare a livello nazionale nel settore socio-sanitario assistenziale e persegue i seguenti scopi:

•        promuovere ogni attività che faciliti la conoscenza della psicoterapia al fine di migliorare la qualità dell’assistenza socio-sanitaria di persone svantaggiate in ragione di condizioni psichiche, fisiche, sociali o familiari;

•        favorire lo sviluppo di una rete di professionisti sanitari

•        promuovere attività formativa volta a implementare le competenze dei professionisti sanitari

L’associazione per il perseguimento di tali scopi intende svolgere le seguenti attività:

Attività di ricerca:

  1. una stretta collaborazione con Istituti di Ricerca pubblici o privati anche universitari che abbiano fini analoghi, in Italia e all’estero;
  2. lo svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali in riferimento all’ambito in oggetto, anche in collaborazione con Università, enti di ricerca pubblici e/o privati e altre Istituzioni in genere, nazionali ed internazionali;


Attività di divulgazione, sensibilizzazione e prevenzione:

  • lo svolgimento di attività pubblicistica ed editoriale per la divulgazione delle attuali conoscenze scientifiche e delle diverse possibilità terapeutiche nell’ambito della salute mentale e psicologica delle persone;
  • la promozione della visibilità e del riconoscimento dei disturbi psicologici e psichiatrici a livello sanitario ed istituzionale, affinché si attivino misure economiche, legislative, di
    assistenza sociale e/o socio-sanitaria e per l’inserimento e la tutela in ambito lavorativo dei soggetti affetti da tali patologie;
  • l’informazione e la sensibilizzazione dei medici di base e degli specialisti anche non psichiatri, per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia di tale spettro di disturbi;
  • l’informazione e la sensibilizzazione degli insegnanti, e di tutti i ruoli presenti nella scuola per consentire di cogliere i primi segni di disagio riconosciuti come fattori di rischio per lo sviluppo di tali disturbi, al fine di facilitarne la prevenzione e/o la diagnosi precoce;

Attività di formazione e aggiornamento professionale:

  • la formazione di psicoterapeuti (psicologi e medici), forniti di una vasta ed adeguata preparazione psicologica sul trattamento dei disturbi in oggetto;
  • l’organizzazione di congressi, seminari, workshop, convegni, mirati all’approfondimento di varie tematiche relative ai disturbi in oggetto;
  • la creazione di una rete nazionale di centri o liberi professionisti, patrocinati dall’Associazione, specializzati nel trattamento dei disturbi in oggetto secondo le più recenti linee guida internazionali;
  • la fornitura ai propri associati di informazioni e materiale, di respiro internazionale, per un costante aggiornamento scientifico sui disturbi psicologici e psichiatrici, attraverso l’istituzione di un’apposita newsletter e/o sito web dedicato;

Accreditamento:

  • l’associazione può richiedere gli accreditamenti per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo per gli studenti Universitari pubblici e privati;
  • l’associazione può richiedere l’accreditamento per l’assegnazione di crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) tramite eventi formativi per i professionisti sanitari;

Attività di consulenza:

  • l’offerta di attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o ad enti pubblici e privati per quanto riguarda le più recenti ed avanzate possibilità di trattamento dei disturbi in
    oggetto;
  • la creazione di un punto d’incontro tra persone affette da disturbi dello stesso spettro e/o, che vivono lo stesso disagio, attraverso l’istituzione di un apposito sito internet e di una
    newsletter;
  • la fornitura del sostegno agli interessati ed ai loro familiari attraverso l’istituzione di un servizio di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza, di gruppi di auto-aiuto ed attraverso la diffusione di materiale informativo.

Convenzioni:

  • l’associazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;

Attività Culturali:

  • eventi a carattere di promozione culturale.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Soci

Art. 5) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I soci si suddividono in soci Fondatori e Ordinari.

  • Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
  • Soci Ordinari che si distinguono in Soci Collaboratori, Soci Onorari, Soci Sostenitori con gli stessi diritti e doveri. Soci Collaboratori sono i cultori della materia che devono essere presentati da almeno due soci ordinari o fondatori e ammessi per delibera unanime del Consiglio Direttivo; Soci Onorari sono personalità del mondo culturale e scientifico che siano ritenute degne di tale carica in seno all’associazione. La proposta di nomina a Socio Onorario deve essere presentata da almeno due Soci Ordinari o Fondatori ed approvata dal consiglio Direttivo all’unanimità. Soci Sostenitori sono coloro i quali sostengono l’Associazione mediante elargizioni e contributi annuali con il fine di sostenere in maniera attiva le iniziative associative.

I Soci hanno tutti diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La quota sociale versata all’Associazione fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, dovrà essere versata entro il termine del 15 gennaio di ogni anno. Qualora il Socio intenda dimettersi dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. L’ammissione dei Soci deve essere ratificata dal Consiglio direttivo.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

ART. 6) VOLONTARI

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio Direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Lavoro retribuito

Art. 7) L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero di associati conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni.

Ammissione e numero degli associati

Art. 8) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore di cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione
  • Accettare il presente Statuto e Regolamenti Interni

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Diritti e doveri degli associati

Art. 9) Lo status di associato, una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli Associati dell’Associazione.

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Modalità di ammissione degli associati

Art. 10) Per essere ammessi quali associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione nel rispetto delle indicazioni citate nell’art. 5 del presente Statuto in base alla tipologia di socio.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.  Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare un ricorso, entro successivi sessanta giorni, all’assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Quota Associativa

Art. 11) Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto dei regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Art. 12) Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione, decesso, scioglimento, per il caso di associato a persona giuridica.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta nell’anno medesimo.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di amissione ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto.

Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:

  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da ledere l’onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L’associato escluso, attraverso decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Organi dell’Associazione

Art. 13) Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice-Presidente
  • Il Tesoriere

Assemblea dei Soci

Art. 14) L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione;
  • approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati esclusi;
  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (lettera, pec,.) purché vi possa essere riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti sull’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea, nonché data, l’ora e il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. In ogni caso, si intende ricevuto dall’Associato il messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo email con ricevuta di ritorno PEC fornito dall’Associato stesso al momento della domanda di iscrizione, essendo onere dell’associato medesimo comunicare all’associazione la variazione dell’indirizzo cui far pervenire le comunicazioni.

Convocazione assemblea associati

Art. 15) L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza, da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente dell’assemblea, dal Segretario dell’assemblea, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazione.

Art. 16) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 17) Le riunioni degli organi dell’Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso è necessario che:

  • sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • in ogni luogo audio/video collegato si predisponga un foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Principio del voto singolo

Art. 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o comunque in modo palese. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2358, secondo comma, del codice civile.

Consiglio direttivo

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque e un massimo di nove eletti dall’Assemblea fra gli associati, e resta in carica per quattro esercizi. Il primo Consiglio Direttivo sarà composto dai Soci Fondatori. Per il rinnovo del Consiglio Direttivo possono essere eletti i soci iscritti da più di cinque anni; il criterio temporale non si applica ai Soci Fondatori.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare in nomina.

Nel caso in cui l’assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Riunioni del Consiglio Direttivo

Art. 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli cinque membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Consiglio Direttivo competenze

Art. 21) Il Consiglio Direttivo:

  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli Associati;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  • redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  • delibera circa l’ammissione e l’esclusione degli associati (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea degli associati);
  • determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale alle attività di interesse generale;
  • ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
  • svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
  • delibera in ordine al trasferimento della sede.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vice-Presidente un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Convocazioni del Consiglio Direttivo

Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi e può essere svolto anche online.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Presidente – Rappresentanza Legale

Art. 23) Al Presidente dell’Associazione compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Vice-Presidente

Art. 24) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 26) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 27) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 28) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 29) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 30) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Per il primo anno di esercizio le date vanno dal 20/07/2022 al 31/12/2022 Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 31) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 32) devoluzione del patrimonio ad altri ets

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

art. 33) rinvio alle leggi in materia di terzo settore

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.